Curatela e monografia: definizioni e violazioni del diritto d’autore

Author di Maria Panetta

La parola “curatela” deriva dal verbo latino curare (ossia ‘prendersi cura di’) e ˗ notoriamente ˗ sta a indicare, nell’abito editoriale, il lavoro svolto dal curatore, ovvero da colui che cura l’edizione o la riedizione di un’opera, stabilendone il testo filologicamente e corredandola eventualmente di introduzione, premessa, prefazione, note, appendici, postfazione e apparati vari: la figura del curatore, ovviamente, di norma non coincide con quella dell’autore del testo che viene pubblicato.

Si dice “monografia”, invece, uno scritto di carattere storico, critico, letterario, scientifico che tratta un singolo argomento ben determinato: l’autore ne detiene i diritti, come stabilisce la Legge sul diritto d’autore del 22/04/1941 (L. 633/1941: cfr. G. U. del 16/07/1941), il cui testo è stato recentemente aggiornato con le modifiche apportate dal D. Lgs. 21 febbraio 2014, n. 22 e dal D. Lgs. 10 novembre 2014, n. 163 (si possono leggere alla URL: http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/06/26/legge-sul-diritto-d-autore). Il diritto d’autore sulle opere dell’ingegno è disciplinato, poi, nel nostro Codice civile, dagli articoli 2575-2583.

La legge riconosce al titolare del diritto d’autore sia il diritto morale sia i diritti di utilizzazione dell’opera (o diritti patrimoniali). Il diritto morale, in particolare, è il diritto alla paternità dell’opera, ad esserne, appunto, riconosciuto autore: è un diritto inalienabile ed è indipendente dai diritti patrimoniali; dopo la morte dell’autore, può essere fatto valere dagli eredi senza limiti di tempo.

Tale diritto morale attribuisce all’autore il diritto di rivendicare l’opera e di opporsi a qualsiasi modifica o danno che possano arrecare pregiudizio all’onore e alla reputazione della stessa: quindi, il diritto alla paternità dell’opera, ex art. 20 L. 633/41 («Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica della opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione […]»), comporta che l’autore abbia il diritto di esserne pubblicamente indicato e riconosciuto come l’ideatore.

Per tutelare il diritto d’autore, al fine di promuovere il progresso culturale e scientifico della collettività, la legge prevede pesanti sanzioni in caso di violazione dello stesso: esse possono essere di natura civile nonché, in numerosi casi, di natura penale e amministrativa, e non si escludono a vicenda, ma possono essere cumulate. Per quanto riguarda le sanzioni civili, per legge chi viene leso nell’esercizio di un diritto di utilizzazione economica può agire in giudizio per ottenere la distruzione delle copie illecitamente realizzate (o, comunque, la rimozione dello stato di fatto da cui risulta la violazione) e per far sì che l’autore dell’illecito venga condannato al risarcimento dei danni patrimoniali e non. Come specifica l’avvocato Giorgio Spedicato in un suo dettagliato e interessante contributo consultabile online,

il risarcimento dei danni arrecati è dovuto da parte del soggetto che commette l’illecito non solo quando questi abbia agito consapevolmente in violazione di un altrui diritto d’autore (con una condotta dolosa, dunque) ma anche quando abbia omesso di verificare la legittimità del proprio atto o della propria attività (condotta colposa): pertanto, il soggetto che viola un altrui diritto d’autore non potrà validamente difendersi in giudizio sostenendo di non essere stato consapevole di avere compiuto una violazione.

Se ogni violazione del diritto d’autore espone alle sanzioni civili sopra indicate, in molte ipotesi la legge prevede anche una responsabilità di tipo penale (ulteriore rispetto a quella civile) per il soggetto che compia determinati illeciti.

La casistica è quanto mai varia (ed è andata progressivamente ampliandosi nel corso degli anni), e le sanzioni oscillano da ipotesi nelle quali viene irrogata esclusivamente una multa (che tuttavia può superare la somma di € 15.000) a ipotesi per le quali, in aggiunta alla multa, è addirittura prevista la pena della reclusione (che nei casi più gravi può arrivare fino a 4 anni).

Diversamente dalla responsabilità civile, la responsabilità penale è normalmente di carattere doloso. Nel caso in cui determinate condotte che la legge prevede come reato vengano poste in essere senza dolo, ma solo con colpa, è previsto che venga applicata una sanzione amministrativa di carattere pecuniario fino a € 1.032 […]. Sanzioni amministrative di carattere pecuniario si applicano inoltre, unitamente all’applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge, in tutti i casi in cui venga commesso un reato in materia di diritto d’autore (* G. Spedicato, Il diritto d’autore in ambito universitario, Alma Mater Studiorum-Università di Bologna, Simplicissimus Book Farm, 2011, pp. 43-45; il testo citato è consultabile all’URL: http://amsacta.unibo.it/3018/3/Spedicato-il-diritto-d-autore-in-ambito-universitario-web.pdf.).

A rigor di logica, ciò comporterebbe anche che, nel caso si dovesse scambiare, specie in pubblica sede, una monografia per una curatela, si starebbe violando il diritto morale dell’autore al riconoscimento della paternità della sua opera e si potrebbe incorrere nelle sanzioni previste per legge.

(fasc. 2, 25 aprile 2015)

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