Croce e la conservazione della natura: termini e limiti di una proposta
Il pensiero e le iniziative di Benedetto Croce sul tema della protezione naturalistica non sono state oggetto di specifiche ricostruzioni, se si esclude lʼesame della Legge 11 giugno 1922, n. 778 (Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico), peraltro molto spesso circoscritto a una non del tutto avvertita lettura della Relazione che egli svolse al Senato il 25 settembre 19201.
Mentre sul versante degli studi crociani un siffatto campo dʼindagine è tuttora pressoché inesplorato, i numerosi lavori che si sono concentrati sullʼintreccio primo-novecentesco formatosi tra diverse istanze di tutela (antichità e belle arti, bellezze naturali e parchi nazionali), pur segnalando la portata della richiamata normativa, hanno per lo più inquadrato lʼesito del ’22 come una delle tappe di un non sempre lineare processo che avrebbe trovato definizione con la “Legge Bottaiˮ del ’392.
Da ciò non è emerso un ruolo di primo piano di Croce alla causa del primo movimento della conservazione della natura; il suo interessamento è stato quindi fatto risalire, e sostanzialmente ristretto, alla contingenza ministeriale del 1920-1921. Tuttavia, proprio allʼinterno del ricordato percorso, che per la prima volta aveva visto il coagularsi di diversi movimenti e istanze attorno alla difesa della pineta di Ravenna (1905), il filosofo ebbe modo di segnalarsi per impegno civile, e talvolta anche come autorevole raccordo, molto prima della nomina a senatore del 1910.
Le origini di quellʼimpegno vanno collocate nel quadro dei contributi apparsi nel periodico «Napoli Nobilissima», e in particolare nel decennio 1892-1902, in cui svolse un’incisiva attività di denuncia dello stato di degrado in cui versavano, per colpa di amministrazioni indifferenti e spesso corrotte, beni archeologici, artistici, urbanistici e ambientali3. A tale esperienza risalgono, fra le altre, lʼamicizia e la collaborazione di Croce con Corrado Ricci, che dal settembre 1906 rivestì la carica di direttore generale delle antichità e belle arti.
La loro sinergia, oltre a produrre contributi di rilievo per la tutela monumentale e artistica4, dovette probabilmente risolversi in un più diretto coinvolgimento del filosofo anche nella sfera della conservazione della natura. Infatti, come testimonia unʼannotazione contenuta nei Taccuini di lavoro, egli studiò un progetto di legge sulla tutela delle bellezze naturali, di cui riferì alla commissione generale delle belle arti, nel novembre 19065. Tale asciutta registrazione, finora passata inosservata, ove fosse incorniciata allʼinterno di un documentato quadro delle iniziative del periodo, potrebbe, da una parte, evidenziare un continuum dellʼimpegno civile di Croce anche a favore delle tutela naturalistica e testimoniare, dallʼaltra, più nello specifico, un interessamento alla codificazione della materia di quasi tre lustri precedente la nomina alla Minerva.
Al pari dellʼancor lontana ricostruzione di un siffatto percorso, che pure dovrebbe contemplare una riflessione sul sostegno offerto a proposito dellʼistituzione del Parco Nazionale dʼAbruzzo6, non è stata ancora proposta una soddisfacente ricostruzione della genesi dellʼintero documento confluito nella legge del ’22. In tal senso, nonostante la diretta attestazione del primo presentatore, che ne rinviò il testo al frutto dei lavori della commissione incaricata da Pompeo Molmenti, nel 1919, di stendere la proposta di legge sulle bellezze naturali (dʼora in poi soltanto Commissione)7, lʼintervento del Ministro dellʼistruzione pubblica non si configurò come un mero recepimento degli esiti di studi altrui. Né sarebbe potuto esserlo, in considerazione sia dei principi applicati da Croce allʼincarico ministeriale, efficacemente compendiati nella regola di condotta «non transigere, non fare piccola politichetta, e guardare allʼavvenire»8, sia delle divergenti vedute che contrassegnarono, in quel periodo, i suoi rapporti con Giovanni Rosadi, sottosegretario alle antichità e belle arti9. Del resto, secondo Luigi Parpagliolo, che del primo movimento per la conservazione della natura e della Commissione fu tra i principali e più raffinati protagonisti, Croce intervenne «profondamente» sul testo prima della sua formale presentazione10.
Lo stesso Parpagliolo, nel compendio sulla Difesa delle bellezze naturali dʼItalia, di poco successivo allʼentrata in vigore della legge, non avrebbe mancato di registrare, con avveduta critica, le lacune e, seppur meno frequentemente, i punti forti della disciplina in oggetto, talvolta anche in contrasto con gli esiti della Commissione. Per quanto non fossero legati da relazioni di amicizia e di stretta collaborazione, è fuor di dubbio che Croce e Parpagliolo si ritrovarono accomunati, almeno, dal sostegno alle iniziative per la costituzione del Parco Nazionale dʼAbruzzo. Mentre il primo contribuì a illustrarne storia e bellezze naturali con la monografia su Pescasseroli11, amplificata anche dal punto di vista etico-civile dalla successiva collocazione in appendice alla Storia del Regno di Napoli, Parpagliolo fu tra i principali animatori delle proposte per la sua istituzione, dedicandovi diversi articoli e, dal ’23, fu lungamente vicepresidente del relativo ente autonomo presieduto da Erminio Sipari12, cugino di Croce. Il dibattito sui parchi nazionali, in particolare dallʼimmediato primo dopoguerra egemonizzato da quello che interessava la regione marsicana, è, come si vedrà, tuttʼaltro che avulso dalla discussione parlamentare della legge sulla bellezze naturali.
Lʼesame dei principali passaggi redazionali e parlamentari della proposta del 1920, in questa sede condotto attraverso un originale confronto fra le due stesure intercorse tra Senato e Camera e, soprattutto, verificato alla luce delle riflessioni di un testimone dʼeccellenza, qual è stato Parpagliolo, può contribuire a definire meglio lʼapporto di Croce alla legge che porta il suo stesso nome e a restituire un altro tassello per la possibile composizione di un suo più complesso, e per ora assai frammentario, percorso verso le istanze della conservazione della natura.
Le due stesure della “Relazione” al disegno di legge di Croce
Il 9 settembre 1922, a Pescasseroli, nel corso dellʼinaugurazione del primo parco nazionale italiano, venne letto il telegramma del Ministro dellʼistruzione pubblica Antonino Anile, che si rammaricava di non poter intervenire e di non aver avuto ancora «il piacere di conoscere la patria di Croce»13. A quella data i più importanti passi per rendere effettive la tutela delle bellezze naturali e lʼistituzione delle prime aree protette erano in parte formalmente avviati, in parte già compiuti.
Nel secondo caso, e con specifico riferimento al Parco Nazionale dʼAbruzzo, si era già registrata la costituzione di un apposito ente e si era proceduto ai primi atti, sia pure ancora nellʼalveo di unʼiniziativa di stampo privatistico. In tal senso, come segnalò Croce, «molte volte, e da più parti, fu invocata lʼistituzione di un parco nazionale per salvare questa (sottospecie autoctona di orso bruno) e le altre ricchezze naturali della regione; e la federazione Pro montibus ha dato opera a istituirlo a proprie spese, erigendolo in ente autonomo»14. Nel primo caso, soprattutto, proprio con lʼavallo di Anile, peraltro da tempo frequentatore della casa del filosofo15, la legge del ’22 era già in vigore.
Il nesso tra le istanze rivolte allʼistituzione dei parchi nazionali e quelle di una prima disciplina volta alla tutela delle bellezze naturali racchiudeva, fusi in esso, rapporti tra storia e ambiente, impegno civile e visioni anticipatrici, come del resto fotografa la richiamata monografia su Pescasseroli, che fu stesa da Croce, su precisa richiesta del cugino e dedicatario Sipari, per sostenere e veicolare la conoscenza del territorio e lʼidea del “suoˮ Parco16. Lo stesso insieme si coglie anche nelle coeve discussioni parlamentari sullo stesso oggetto.
La legge del ’22, che si componeva di sette articoli, tutelava sia le «bellezze panoramiche» sia le «cose immobili» che ritraevano dalle bellezze naturali e dal particolare legame con la «storia civile e letteraria» un «notevole interesse pubblico» (art. 1), in particolare vietandone lʼalterazione e la distruzione senza il permesso ministeriale (art. 2)17. Il suo iter parlamentare interessò circa venti mesi e tre diversi governi agli sgoccioli dellʼItalia liberale. Nello specifico, dopo la presentazione al Senato del 25 settembre 1920, che la approvò nella tornata del 31 gennaio 1921, la proposta fu depositata da Croce il successivo 17 febbraio anche alla Camera18. Rinviata da questʼultima alla Commissione istruzione pubblica e belle arti, al cui compiuto esame si frappose la fine dellʼultimo governo Giolitti, il disegno di legge venne fatto proprio e ripresentato, durante lʼeffimero primo gabinetto Bonomi, da Orso Mario Corbino, che nellʼespace dʼune nuit era stato preferito alla riconferma di Croce19. Approvata dalle due camere, rispettivamente il 5 agosto 1921 alla Alta e lʼ11 maggio 1922 alla Bassa, la proposta fu infine sottoposta, da Facta e da Anile, alla firma di Vittorio Emanuele, per essere pubblicata il 24 giugno 192220.
In questa sede, anziché registrare le differenze intervenute nel passaggio da un ministro allʼaltro e da questi al testo promulgato21, appare più utile soffermarsi sugli esiti dellʼiter durante lʼincarico del pensatore abruzzese. Il disegno di legge licenziato dal Senato il 31 gennaio ’21 presentava, rispetto alla formulazione del 25 settembre, una sola modifica sostanziale, vale a dire lʼintegrazione, come primo periodo dellʼart. 2, del ricordato divieto di distruzione e alterazione senza consenso ministeriale22.
Nel passaggio dal Senato alla Camera, fu rivista la parte introduttiva, che doveva necessariamente registrare lʼevidenziata modifica. La seconda stesura della Relazione si caratterizza per una ripresa quasi integrale dei contenuti della prima versione, ma con una diversa sequenza espositiva. Così, ad esempio, lʼultimo capoverso del primo foglio della proposta illustrata al Senato, in cui Croce rivestiva la tutela delle bellezze naturali di un «altissimo interesse morale e artistico», tale da non essere inferiore allʼinteresse che lo Stato aveva riconosciuto con le leggi a favore «dei monumenti e delle proprietà artistica e letteraria»23, diventava lʼincipit della seconda redazione24.
Il periodo successivo ˗ fra i più suggestivi della Relazione, perché associa, sulla base di una comune intima discendenza, i sentimenti che si provano al cospetto dello spettacolo della natura a quelli che si formano, tra lʼaltro, dinanzi alla visione di un bel dipinto ˗ è stato oggetto di una più marcata revisione. Giova proporre la collazione fra i due frammenti, non tanto e non solamente quale esempio della consolidata prassi crociana di continua riscrittura dei testi25, quanto soprattutto perché finora è stata presa a riferimento esclusivamente la stesura per il Senato, senza ricezione dellʼultima volontà nota dellʼautore:
Redazione per il Senato (25/9/1920): Certo il sentimento, tutto moderno, che si impadronisce di noi allo spettacolo di acque precipitanti nellʼabisso, di cime nevose, di foreste secolari, di riviere sonanti, di orizzonti infiniti deriva dalla stessa sorgente, da cui fluisce la gioia che ci pervade alla contemplazione di un quadro dagli armonici colori, allʼaudizione di una melodia ispirata, alla lettura di un libro fiorito dʼimmagini e di pensieri. | Redazione per la Camera (17/2/1921): Certo il sentimento, tutto moderno, che sʼimpadronisce di noi allo spettacolo di acque precipitanti nellʼabisso, di cime nevose, di foreste secolari, di belle riviere, ha la medesima origine del godimento di un quadro dagli armonici colori, allʼaudizione di una melodia ispirata, alla lettura di un libro fiorito dʼimmagini e di pensieri. |
Viene, invece, espunto del tutto un passo che nella prima versione faceva da collante tra lo sviluppo civile delle idee che presiedettero alle azioni in difesa delle bellezze naturali e il richiamo allʼopera di John Ruskin in Inghilterra, e più precisamente il seguente: «Si è insomma compreso come non sia possibile disinteressarsi da quelle peculiari caratteristiche del territorio, in cui il popolo vive e da cui, come da sorgenti sempre fresche, lʼanima attinga ispirazioni di opere e di pensieri»26.
Qualche lieve intervento si registra anche nei passi successivi. In ordine allo sviluppo del movimento per la conservazione della natura, là dove era maggiormente osservato il progresso di industrie e di mezzi di locomozione, lʼesposizione è resa nei termini seguenti:
Redazione per il Senato (25/9/1920): Infatti questi mezzi, togliendo più facilmente gli uomini allʼaffannosa vita delle città, per avvicinarli più spesso alle pure gioie dei campi, han diffuso questo anelito, tutto moderno, verso le bellezze della natura, mentre le industrie, fatte più esigenti dalla scoperta della trasformazione della forza, elettricità, luce, calore, attentano ogni giorno più alla vergine poesia delle montagne, delle foreste, delle cascate. | Redazione per la Camera (17/2/1921): Infatti questi mezzi, togliendo più facilmente gli uomini allʼaffannosa vita delle città, per avvicinarli più spesso alle riposanti gioie dei campi, han diffuso questo anelito, tutto moderno, verso le bellezze della natura, mentre le industrie, fatte più esigenti dalla scoperta della trasformazione della forza elettricità in luce calore, attentano ogni giorno più alla vergine poesia delle montagne, delle foreste, delle cascate. |
Poco oltre, infine, in riferimento al sempre più crescente «dissidio» che si avvertiva fra il bisogno di senso estetico e lʼaumento della produttività industriale, ossia fra «le ragioni del bello» e «lʼinteresse poetico (sic)», questʼultimo non poteva che mutare, nella stesura per la Camera, nel più lineare interesse «pratico»27.
La Relazione, oltre a delineare precedenti storici e giuridici, peraltro in chiave comparata con legislazioni di altri Paesi, offre anche argomenti più vicini al Croce erudito e studioso di cose napoletane. Contiene, infatti, il riferimento ad alcuni esempi di normative borboniche, e in particolare a tre rescritti della metà dellʼ800, i quali «vietavano di alzare fabbriche» che potessero occludere le vedute delle strade «di Mergellina, di Posillipo, di Campo di Marte, di Capodimonte», a cui sarebbe stato aggiunto, previo ricezione nel regolamento edilizio di Napoli, il corso Vittorio Emanuele, dal quale «si scopre il golfo meraviglioso»28.
Tale richiamo aveva una funzione precisa: allontanare quanto più possibile dalla visuale parlamentare lʼidea di novità del progetto, per attenuare le perplessità che sarebbero potute insorgere nella lettura di un periodo dellʼart. 4, il quale prevedeva, in determinati casi, la facoltà di prescrivere distanze, misure e altre disposizioni più restrittive. A ciò si aggiunga che la predetta norma interessava, come del resto quella contenuta nellʼart. 2, i diritti di proprietà, un argomento fra i più problematici da affrontare.
Ne dà conto anche la relazione dellʼufficio centrale del Senato, a firma del presidente relatore Mazzoni:
Quanto agli immobili di particolare interesse storico (…) converrà che il regolamento li definisca più precisamente in modo che (…) non si allarghi soverchiamente la facoltà delle Amministrazioni, così che possano, per errore, o talvolta per arbitrio, impedire alla proprietà privata la libera disposizione dʼimmobili, soltanto perché in questa nostra terra, dove quasi ogni punto può essere affermato storico, non si precluda il sano esercizio della vita odierna per un pregiudizio dottrinale o col pretesto della storia29.
Per la stessa ragione, Croce dovette precisare che le accennate disposizioni non comportavano maggiori oneri rispetto a quelle contemplate dalla legge del 1909 a tutela dei monumenti30.
Le due versioni della Relazione, come anticipato, evidenziano più volte lʼopera svolta da Rosadi e la stretta correlazione con lo studio della Commissione dallo stesso presieduta. Tali richiami erano legittimati, da una parte, dalle iniziative effettivamente portate avanti dal sottosegretario alle belle arti sulla materia fin dal primo decennio del ’90031, dallʼaltro dallʼimprescindibile senso del dovere istituzionale che accompagnò lʼattività del Croce ministro, anche di fronte e nonostante la «lotta, ora aperta ora coperta» tra i due32.
Per quanto concerne gli esami delle giunte di Camera e Senato, va qui segnalato che i documenti riflettono lʼandamento delle rispettive discussioni parlamentari, distaccandosi dalle linee illustrate nella Relazione soltanto nel richiamo a proposte e raccomandazioni relative allʼistituzione dei parchi nazionali33. Tale questione, più volte sollevata, si era tuttavia scontrata con il diniego del Governo. In tal senso, nella discussione parlamentare sulle bellezze naturali del 28 e 29 gennaio 1921, in cui era stato ampiamente illustrato un ordine del giorno tendente ad armonizzare nel disegno di legge lʼavvertita esigenza di tutela di più o meno estesi territori caratterizzati da flora e fauna rare, proprio Rosadi chiuse in modo fermo il discorso. Dopo aver precisato lʼindisponibilità di fondi al riguardo, egli sottolineò, infatti, che un tema nuovo quale quello dei parchi non doveva essere reputato, nellʼambito della trattazione in oggetto, come «urgente ed essenziale», né «che la vita e la fortuna delle bestie, che nei parchi dovrebbero essere meglio conservate» costituivano aspetto pertinente, perché «la presenza di uno stambecco» non avrebbe reso «più attraente il quadro naturale di un bosco o quella dellʼorso più sonora la voce della foresta»34.
La storia “civile” e la conservazione della natura
Fra gli otto membri35 che componevano la Commissione nominata da Molmenti nel 1919, figurava anche Luigi Parpagliolo, originario di Palmi, Capo divisione della Direzione generale delle antichità e belle arti, che già da tempo si era segnalato per lʼopera di propaganda nei confronti delle bellezze naturali e dei parchi nazionali.
Il suo principale scritto, la Difesa delle bellezze naturali dʼItalia, uscito allʼindomani della “Legge Croceˮ e dei decreti istitutivi dei parchi nazionali del Gran Paradiso e dʼAbruzzo, rispettivamente datati 3 dicembre ’22 e 11 gennaio ’23, è una fonte preziosa, perché consente, anche in associazione alla coeva Relazione Sipari36, di disporre di un quadro quanto mai preciso delle vicende del primo movimento per la conservazione della natura. In essa vi si delinea lʼevoluzione delle istanze europee più avanzate sul tema, che si riverberarono nel panorama protezionistico italiano, tentando di armonizzare nella riflessione, con esempi teorici e pratici, il sentimento per la natura in rapporto alle esigenze della vita moderna e quindi del progresso tecnologico.
La Difesa è anche, e soprattutto per il caso in esame, una fonte preziosa per ricostruire la genesi della legge del ’22. Ogni capitolo si risolve, infatti, in un commentario a tutto a tondo delle singole norme, segnalando di volta in volta le modifiche apportate da Croce, e poi dal Senato, alla proposta uscita dalla Commissione. In tale ottica, oltreché per rendere più lineari le principali osservazioni di Parpagliolo, di cui si dà conto in prosieguo, è utile proporre il confronto, tra le rispettive stesure, almeno sul primo articolo:
Proposta della Commissione – Art. 1: Sono soggette alla presente legge le cose che presentano un notevole interesse a causa della loro bellezza naturale e della loro particolare relazione con la storia, con la letteratura e con lʼambiente tradizionale dei luoghi. Vi sono soggetti in particolare le ville, i parchi, i giardini, che, non essendo compresi nellʼart. 1 della legge 23 giugno 1912, n. 688, offrano tale notevole interesse.Sono protette altresì dalla presente legge le bellezze panoramiche. | Dis. di legge presentato da Croce al Senato – Art. 1: Sono soggette alla presente legge le cose immobili la cui conservazione presenta un notevole interesse pubblico a causa della loro bellezza naturale o della loro particolare relazione con la storia civile e letteraria.Sono protette altresì dalla presente legge le bellezze panoramiche. |
Rispetto ai lavori preparatori, Parpagliolo si lamentò del fatto, per lui grave, che non fosse stato trattato nessuno degli aspetti relativi allʼistituzione dei parchi nazionali e alla conservazione della flora e della fauna. Allo stesso tempo, però, volle giustificare la lacuna in ragione della preminente preoccupazione di stabilire ciò che dovesse essere soggetto alla legge37.
In via preliminare, nel ricordare il semplice titolo della proposta della Commissione, In difesa delle bellezze naturali dʼItalia38, ritenne che Croce avesse commesso un errore già in sede di rubricazione, facendo riferimento agli «immobili di particolare interesse storico». Stando al giudizio del dirigente ministeriale, quel titolo, rimasto invariato sino allʼapprovazione definitiva, avrebbe potuto, infatti, confondere e disorientare: se con immobili ci si riferiva alle bellezze naturali, che era la loro peculiarità, allora non li si sarebbe dovuti caratterizzare con «un di più», qual era il riferimento alla storia, da cui trarvi il «maggiore interesse»39.
In ordine allʼart. 1, Parpagliolo segnalò che, per prevedere le «cose» oggetto di tutela, senza entrare nel merito di una definizione, in quanto suscettibile di non trovare ampia condivisione, la Commissione aveva optato per una ripartizione, a seconda del notevole interesse che le stesse cose presentavano. In particolare, e in primo luogo, esse dovevano avere relazione con la bellezza naturale, con la storia, la letteratura e lʼambiente tradizionale dei luoghi. Ma sotto lʼegida della tutela legislativa avrebbero dovuto essere compresi, in secondo luogo, giardini, parchi e ville, che fossero stati in relazione con i requisiti precedenti; infine, le bellezze panoramiche40. A tal riguardo soggiunse, con un velo di sarcasmo, che Croce aveva ridotto la ripartizione, «abolendo» il richiamo a ville, giardini e parchi, per aggiungere «alla storia la qualifica di civile»41. Piuttosto, secondo lo scrittore calabrese, si sarebbe dovuto prevedere in quel primo articolo anche lʼinteresse scientifico, al fine di tutelare, ad esempio, massi erratici, marmitte, pietre oscillanti, piramidi di terra, la cui «scomparsa sarebbe di danno alla scienza in genere e alla geologia in ispecie»42.
La Commissione, sempre in riferimento allo stesso art. 1, intese associare lʼinteresse delle cose anche con «lʼambiente tradizionale dei luoghi», volendo tutelare, cioè, quelle espressioni dellʼuomo che avevano un precipuo valore «paesistico», per il fatto di aver assunto nel tempo e nellʼambiente, «per la inquadratura degli elementi circostanti», un carattere tradizionale43. Per Parpagliolo, tuttavia, il concetto di ambiente tradizionale rientrava già fra le bellezze panoramiche, perché queste non facevano riferimento al semplice «panorama», bensì «al punto di osservazione del panorama stesso»44, come del resto aveva chiarito la Relazione illustrativa di Croce45. Sul punto, infatti, ratificò la scelta del Ministro di espungerlo, pur ritenendo che si sarebbe dovuto precisare nel testo, subito dopo il riferimento alle bellezze panoramiche, «e i punti di vista da cui esse si scoprono»46.
Un altro aspetto delle riflessioni di Parpagliolo rinviava allʼart. 2 della legge. Egli si soffermò, in particolare, sulla notificazione della dichiarazione del notevole interesse pubblico, come previsto dal secondo comma. A tal riguardo ricordò che la Commissione aveva previsto la sola notifica «al proprietario o anche ai detentori a semplice titolo di possesso» degli immobili, mentre Croce aveva voluto modificare la formula, aggiungendo ai proprietari anche i «possessori e detentori a qualsiasi titolo». In questo caso, secondo l’autore della Difesa, il Ministro aveva operato una buona modifica, poiché nella maggior parte dei casi si sarebbe trattato di terreni soggetti a detenzioni, concessioni in enfiteusi, anticresi, locazioni a lungo termine con connessi diritti di taglio e di trasformazione colturale47.
Il principale punto di congiunzione fra i due progetti lo si rinviene ancora nellʼart. 2, in ordine allʼobbligatorietà dellʼiscrizione nel catasto e nella trascrizione della conservatoria delle ipoteche, di cui difettava, invece, la legge di tutela dei monumenti. Per il dirigente ministeriale, costretto lungamente a osservare i «danni irreparabili» causati al patrimonio monumentale italiano, lʼimportanza di tale previsione era «di evidenza palmare»: senza lʼiscrizione e la trascrizione del vincolo non sarebbe stata possibile alcuna forma di tutela delle cose, specialmente nei casi di vendita, permuta, donazione e successione48.
Unʼaltra questione, sul successivo comma, atteneva un principio di «savio decentramento» che, secondo quanto stabilito dalla Commissione, concorde Parpagliolo, si sarebbe realizzato se i proprietari avessero presentato i progetti delle opere da realizzare alle soprintendenze competenti, lasciando a queste la valutazione dellʼopportunità di trasmissione al Ministero. Diversamente, Croce aveva disposto che i progetti fossero presentati alle soprintendenze dei monumenti, per ottenere lʼautorizzazione a eseguirle dal Ministero. Il Senato avrebbe poi recuperato la prima versione, riformandola con «aggiunte nocive», nella fattispecie esemplificate dal preventivo parere della Giunta del Consiglio superiore per le antichità e belle arti49. Lo scrittore calabrese lo considerò un errore, perché quel genere di esame sarebbe stato effettuato «a distanza», sia pure preceduto da una relazione, con il rischio di risultare poco congruo. Rispetto a ciò, tuttavia, ritenne ben più grave che lʼiter si prolungasse anche per i lavori di lieve entità, che avrebbero interessato la maggior parte dei progetti, per i quali, invece, si sarebbe potuto prevedere soltanto il parere delle soprintendenze50.
Sempre sullʼart. 2, a proposito degli organi cui presentare ricorso avverso la dichiarazione (governo, IV sez. del consiglio di Stato, re), segnalò lʼinutilità dellʼelencazione e del numero degli stessi, peraltro evidenziando il goffo silenzio serbato dalla cerchia dei parlamentari giuristi, rispetto ai quali Croce si era dimostrato non soltanto «più logico», ma persino «quasi più giurista», perché aveva eliminato dalla proposta «ogni accenno a ricorsi alla magistratura (…) lasciando che il cittadino scegliesse da sé, secondo i principii generali di diritto, la via che meglio gli sarebbe parsa conveniente»51. Parpagliolo fece discendere quellʼeccesso di cautele dalle preoccupazioni dei senatori circa la servitù che, attraverso la dichiarazione ministeriale, si sarebbe costituita sulla proprietà privata. Per questa ragione, secondo lui, avevano attenuato la portata della facoltà prevista in capo al dicastero dellʼistruzione pubblica, rinchiudendola «in un fortilizio difeso da numerosi baluardi, senza avvedersi che di codesti ne bastava uno e non era neppur necessario indicarlo»52.
In connessione alla parte precedente, il primo comma dellʼart. 3 conferiva la facoltà al Ministero di ordinare in corso dʼopera la sospensione dei lavori, a prescindere dallʼavvenuta dichiarazione di pubblico interesse. Sul tema la Commissione aveva proposto che il proprietario, dietro lʼingiunzione del prefetto e, data lʼurgenza, della soprintendenza competente per il territorio, fosse obbligato a sospendere i lavori e a chiedere lʼautorizzazione ministeriale53. Croce aveva optato, invece, per unʼaltra soluzione, che lʼautore della Difesa definì «complicatissima», successivamente modificata dal Senato. In particolare, lʼordine della sospensione dei lavori avrebbe dovuto contenere anche la dichiarazione del notevole interesse, ma non lo si sarebbe potuto notificare senza il parere della Giunta del Consiglio superiore. La sospensione avrebbe potuto essere ordinata dal prefetto (o dal sottoprefetto) soltanto in caso di urgenza, salvo provvedere entro un mese alla dichiarazione, sentita la Giunta54.
Tale soluzione, secondo lo scrittore calabrese, avrebbe determinato un non indifferente «groviglio di fastidi e quindi di ritardi»55. Era suo convincimento, del resto, che una notificazione fatta tempestivamente nulla aggiungesse alla tutela, poiché i lavori erano già stati sospesi, mentre poteva comportare dei danni ai proprietari, che avevano diritto a maggiori cautele, specialmente nella materia in oggetto. In tal senso ritenne che il termine di un mese proposto dal Ministro fosse troppo breve, in relazione alla necessità di sopralluoghi che non sempre avrebbero potuto rispettarlo56.
Circa gli artt. 3 e 4 della legge, che riguardavano i termini di sospensione dei lavori e le prescrizioni nei casi di ricostruzioni, nuove costruzioni e norme attuative dei piani regolatori, Parpagliolo evidenziò come la Commissione avesse fissato proposte che, nellʼottica di una più efficace azione di tutela, prevedessero lʼespropriazione per causa di pubblica utilità, senza aggiungere né limitazioni né il diritto di rivendita. Al riguardo chiosò: «Croce se ne spaventò (…) e soppresse la proposta. Il Senato, manco a dirlo, non si accorse di così grave manchevolezza ˗ e approvò»57.
Inoltre, con specifico riferimento allʼart. 4, che prevedeva la facoltà di prescrizione di distanze, misure e altre disposizioni in presenza di attuazioni di piani regolatori, di nuove costruzioni e ricostruzioni, suggerì un problema sostanziale, che si sarebbe potuto configurare nellʼaccertamento preventivo dellʼesistenza della cosa soggetta alla legge58. In particolare, e in analogia con la disciplina del 1909, quellʼaccertamento sarebbe stato agevole in presenza di monumenti, perfettamente individuabili, ma non altrettanto rispetto alle più indefinibili bellezze panoramiche59.
In ordine allʼart. 5, sviluppato su tre commi, che vietava lʼaffissione di cartelli pubblicitari suscettibili di danneggiare lʼaspetto e il completo godimento di quanto previsto allʼart. 1, Parpagliolo ricordò come la Commissione si fosse mossa sulla base di un dovere di attenta vigilanza, affinché non venisse mai lesa «la integrità delle cose che sono generatrici della bellezza e sulle quali la società ha un diritto che nessuno può violare per un interesse proprio»60. La sua proposta andava, quindi, verso un articolo snello, formato da un solo comma, che vietava lʼuso, e se ne ordinava la rimozione, di cartelli e di altri mezzi di pubblicità, ancorché messi in precedenza, che danneggiassero aspetto e godimento dei beni tutelati. Ma il tenore di quanto previsto dalla Commissione «sembrò breve», al punto che la norma fu articolata prima «in due commi, poi (in) un terzo», che peraltro, sempre secondo Parpagliolo, avrebbero trovato miglior collocazione in un regolamento61.
Infine, e in generale, egli lamentò la mancata previsione di disposizioni a carattere particolare che, penetrando nel complesso tessuto legislativo e amministrativo dellʼepoca, affermassero con forza «la necessità della difesa delle bellezze naturali». Si riferiva, principalmente, allʼambito delle concessioni per importanti opere infrastrutturali, fra le quali la derivazione di acqua per usi industriali (bonifiche, bacini artificiali ecc.), in cui vedeva prevalere soltanto il «punto di vista tecnico ed economico», a completo detrimento di quello estetico e del paesaggio62. Per quanto la riflessione dello scrittore calabrese possa apparire poco bilanciata a favore della disciplina del ’22, il suo giudizio complessivo era positivo, perché essa era «di gran lunga superiore alle leggi straniere sullo stesso argomento»63.
La tutela dellʼ”avvenire”
Se le aspirazioni del primo movimento per la conservazione della natura trovarono un esito importante soltanto dopo un tragitto di oltre un quindicennio, anche la redazione e lʼapprovazione della legge del ’22 furono il frutto di un percorso irto, sia pure molto più rapido e meno ingombrante, da una parte perché, come si è osservato, le proposte studiate dalla Commissione furono vagliate e spesso modificate prima dal Ministro dellʼistruzione pubblica, poi in particolare dal Senato; dallʼaltra, per le conseguenze delle crisi politico-governative del periodo. Si tratta, in sostanza, di una legge di gestazione triennale, stesa a più mani, al cui esito Croce fornì un apporto, se non decisivo, certamente qualificante, al punto che nelle sue linee principali la versione promulgata appare più vicina alla sua volontà che non agli orientamenti della Commissione presieduta da Rosadi.
Per un pensatore come lui, consapevole del dovere connesso al ruolo cui era stato chiamato ad assolvere, che aveva importato lʼetica del lavoro e dellʼimpegno civile allʼinterno del Ministero e che si volle concentrare sulla riforma della scuola, permeata sulla centralità dellʼesame di Stato64, il primo baluardo italiano a difesa delle bellezze naturali non poteva costituire, e di fatto non costituì, un cavallo di battaglia. Ed è, anzi, probabile che con lʼespressione «disegnini di legge», con la quale definì la serie di provvedimenti sottopostagli dal Sottosegretario alle belle arti il 21 giugno 192065, intendesse ricomprendere anche la legge che avrebbe portato il suo nome.
Del resto, esponendo il proprio programma ministeriale durante la discussione sulle comunicazioni del governo, allʼindomani del quinto e ultimo incarico a Giovanni Giolitti, aveva chiarito che compito del ministro non era di fare riforme radicali e su materie nuove, né in senso figurato di fare la «seminagione e la coltivazione», ma di cogliere dallʼalbero i «frutti maturi» per non lasciarli marcire, premiando di conseguenza anche «fatiche altrui e collettive»66. È un proclama, quello del non fare cose impossibili, per migliorare quanto da tempo era stato progettato, che appare in linea non soltanto con il documentato apporto alla legislazione sulle bellezze naturali, ma anche con un altro e più datato programma, a proposito dei lavori di ricerca e studio “minoriˮ, che Croce aveva definito nel 1912: «e per lʼavvenire si limiteranno quasi esclusivamente a dar termine alle cose cominciate, soltanto perché cominciate, o a perfezionarle, soltanto perché mi sa male di lasciarle imperfette»67.
Come nella lettera a Gentile del 1° maggio 192368, lo sguardo muove in prospettiva, proteso alla rappresentazione futura dellʼefficacia del fare. Nel caso della legge sulle bellezze naturali, soprassedendo da un esame della sua portata in un arco di più lunga durata69, quale avrebbe potuto essere, almeno nellʼimmediato, il suo avvenire? Se si assume lʼintreccio più volte evidenziato con i parchi nazionali, la risposta può ben apprezzarsi alla luce del decreto istitutivo di quello d’Abruzzo, che si apre con il richiamo alla legge del ’22, sulla quale si fonda70.
La medesima chiave di lettura è applicabile e risponde anche a uno dei timori affacciati da Parpagliolo sullʼinefficacia della disciplina in alcune parti del sistema normativo italiano, come nel caso delle concessioni per lo sfruttamento delle acque per scopi industriali. Anche in quest’ottica sovviene lʼesempio del parco creato nella regione natia di Croce: in particolare, tra il ’24 e il ’28, lʼarea protetta abruzzese fu oggetto di unʼaspra querelle, che oppose lʼEnte autonomo guidato da Sipari alla società Terni, la quale voleva realizzarvi due invasi per lo sfruttamento idroelettrico. La soluzione del contendere, del dissidio tra bellezze naturali e sviluppo industriale, già osservato nelle due stesure della Relazione del 1920-’21, fu nel richiamo e nel rispetto della legislazione “crocianaˮ, che, favorendo le istanze delle prime, si dimostrò per le seconde un ostacolo invalicabile71.
È qui, nello spirito di una legge che guardava allʼavvenire, che si divaricano le riflessioni di Croce e Parpagliolo. Questʼultimo vedeva quellʼapprodo alla stregua dellʼavvistamento della terraferma dopo una navigazione di anni in acque tormentate, tanto da poterlo definire il migliore fra i contributi europei in materia. Il primo, invece, scevro da preoccupazioni sullʼinefficacia di questo o di quellʼaltro articolo, sullʼinefficienza di apparati che avrebbero potuto rallentare o indirizzarne male lʼapplicabilità, di funzionari che avrebbero dovuto interpretare cose non ben individuabili, aveva semplicemente adempiuto al proprio incarico ministeriale, come si era ripromesso, chiudendo un percorso da tempo avviato, perfezionandolo e informandolo della proiezione futura cui tendeva.
Non è ancora dato sapere se già nel 1906, nel primo e inesplorato approccio a una legge per la tutela delle bellezze naturali, fosse in nuce quella stessa riflessione, di lucida antiveggenza, sulla portata cioè che avrebbe potuto derivare da un provvedimento del genere. Vero è che quindici anni più tardi, nel fulcro del dibattito per la stessa legge, e sempre a proposito dei parchi nazionali, Croce sarebbe pervenuto a un esito certo. Nella chiusa dello scritto sul paese natio, al compiersi degli atti prodromici allʼistituzione dellʼarea protetta abruzzese e allʼauspicio del cugino affinché la loro regione si aprisse anche alle istanze del turismo, si era interrogato, infatti, sul prossimo avvenire in relazione a un possibile concretizzarsi di quei desideri72. Nella monografia su Pescasseroli lasciò il discorso in sospeso. Ma una risposta, a ben vedere, non serviva, perché a quel quesito aveva già fornito una compiuta rappresentazione il 21 agosto 1910: «Il nome di Pescasseroli diverrà, fra non molti anni, familiare a tutti, come sono familiari i nomi dei villaggetti svizzeri; perché qui converranno, e da Roma e da Napoli e da ogni parte, i villeggianti e gli escursionisti»73.
- Il primo approccio, rimasto sostanzialmente isolato, a una visione estetica di Croce, in rapporto tanto al disegno di legge quanto al più generale quadro della conservazione della natura dellʼepoca, è in J. Sievert, The Origins of Nature Conservation in Italy, Bern-Berlin, Lang, 2000, specie pp. 160-63. Fra i numerosi contributi sul progetto di legge del ’20 si vedano A. Mansi, Storia e legislazione dei beni culturali e ambientali, Udine, Istituto di Storia dellʼUniversità di Udine, 1988, pp. 18-22; A. Ragusa, Alle origini dello Stato contemporaneo. Politiche di gestione dei beni culturali e ambientali tra Ottocento e Novecento, Milano, FrancoAngeli, 2011, pp. 193-97. ↵
- Unʼutile rassegna della più recente pubblicistica sul tema è offerta nel poscritto allʼed. aggiornata e ampliata del fondamentale studio di L. Piccioni, Il volto amato della patria. Il primo movimento per la protezione della natura in Italia, 1880-1934, Trento, Temi, 2014, II ed., pp. 287-303, al quale si rinvia fin dʼora, là dove non diversamente precisato, per le personalità, le fasi e gli esiti principali citati in prosieguo. ↵
- S. Cingari, Alle origini del pensiero civile di Benedetto Croce. Modernismo e conservazione nei primi ventʼanni dellʼopera (1882-1902), Napoli, Editoriale Scientifica, 2002, pp. 113-46. ↵
- Cfr., in particolare, C. Bertoni, Introduzione, in Carteggio Croce-Ricci, a cura di C. Bertoni, Napoli, Il Mulino (Istituto Italiano per gli Studi Storici), 2009, pp. VII-CXCVII. ↵
- B. Croce, Taccuini di lavoro, vol. I: 1906-1916, Napoli, Arte tipografica, 1987, p. 28. ↵
- Un primo contributo in tal senso è in L. Arnone Sipari, Il percorso di Croce allʼecologia liberale attraverso le radici familiari, in Croce tra noi. Atti delle due giornate di studio (Pescasseroli-Università di Cassino, 3-4 giugno 2002), a cura di L. Arnone Sipari, A. Sorrentino, G. Varone, prefaz. di T. Iermano, Atripalda, Mephite, 2003, pp. 25-37. ↵
- «Atti parlamentari», Senato del Regno, Legislatura XXV, 1ᵃ sessione 1919-1920, Documenti, Disegno di legge presentato dal ministro dellʼIstruzione pubblica (Croce) nella tornata del 25 settembre 1920, n. 204, p. 1; ivi, Camera del Regno, Legislatura XXV, sessione 1919-1921, Documenti, Disegno di legge approvato dal Senato del Regno nella seduta del 31 dicembre (ma gennaio) 1921 presentato dal ministro dellʼIstruzione pubblica (Croce), n. 1274, p. 3. ↵
- B. Croce, Lettere a Giovanni Gentile (1896-1924), a cura di A. Croce, Milano, Mondadori, 1981, p. 638, n. 947 (1 maggio 1923). ↵
- B. Croce, Taccuini, op. cit., vol. II: 1917-1926, pp. 165-70. Per i rapporti fra Croce e Rosadi si veda G. Tognon, Benedetto Croce alla Minerva. La politica scolastica italiana tra Caporetto e la marcia su Roma, Brescia, La Scuola, 1990, pp. 572-75, a cui si rinvia anche per il complesso dellʼattività ministeriale del periodo. ↵
- L. Parpagliolo, La difesa delle bellezze naturali dʼItalia, Roma, Società editrice dʼarte illustrata, 1923, p. 49. Su di lui, oltre a L. Piccioni, Il volto amato, op. cit., specie le pp. 134-77 e 209-73; si veda anche F. Pedrotti, I pionieri della protezione della natura in Italia, Trento, Temi, 2012, ad vocem, pp. 53-62. ↵
- Il riferimento va, ovviamente, a B. Croce, Pescasseroli, Bari, Laterza, 1922. I lavori preparatori, la stesura e la revisione della stessa monografia interessarono il periodo dal 2 settembre al 23 dicembre 1921, mentre le ultime correzioni sulle bozze tipografiche furono registrate sotto il 21 gennaio seguente: cfr. Id., Taccuini, op. cit., vol. II, pp. 242-60. Per alcune delle fonti utilizzate si veda L. Arnone Sipari, Gli inediti di Benedetto Croce nellʼArchivio Sipari di Alvito, in «LʼAcropoli», V, 2004, n. 3, pp. 309-19. ↵
- Per la biografia il rinvio d’obbligo è a L. Piccioni, Erminio Sipari. Origini sociali e opere dellʼartefice del Parco Nazionale dʼAbruzzo, Camerino, Università di Camerino, 1999. La bibliografia aggiornata di e sul cugino di Croce è in Scritti scelti di Erminio Sipari sul Parco Nazionale d’Abruzzo (1922-1933), a cura di L. Arnone Sipari, Trento, Temi, 2011, pp. 305-10. ↵
- Il testo integrale del telegramma fu pubblicato nellʼart. Il Parco Nazionale dʼAbruzzo costituito sotto gli auspici della Federazione Pro Montibus. L’inaugurazione del primo parco nazionale in Italia, in «Giornale dʼItalia Forestale», n. 38, 17/9/1922, p. 1. ↵
- B. Croce, Pescasseroli, op. cit., pp. 72-73. Sulle fasi precedenti il riconoscimento statale del Parco si veda ora L. Arnone Sipari, Introduzione, in Scritti scelti di Erminio Sipari, a cura di L. Arnone Sipari, op. cit., pp. 11-41. ↵
- B. Croce, Taccuini, op. cit., vol. II, p. 163. ↵
- L. Arnone Sipari, Il percorso di Croce, cit., p. 31. ↵
- Cfr. «Gazzetta Ufficiale del Regno dʼItalia», n. 148 del 24/06/1922, pp. 1445-46. ↵
- Cfr. «Atti parlamentari», Camera, cit., n. 1274, p. 1. ↵
- Cfr. B. Croce, Taccuini, op. cit., vol. II, p. 233. ↵
- Cfr. «Gazzetta Ufficiale del Regno dʼItalia», op. cit., p. 1446. ↵
- Le modifiche hanno prevalentemente riguardato gli artt. 2, 3 e 4. ↵
- Cfr. «Atti Parlamentari», Senato, cit., Relazione dellʼUfficio centrale, n. 204-A, pp. 1-6. Come precisava il relatore, Guido Mazzoni, la modifica era stata introdotta previo accordo con il ministro (ivi, p. 3). ↵
- Ivi, n. 204, p. 1. ↵
- Ivi, Camera, cit., n. 1274, p. 1. ↵
- Su questi aspetti si veda A. Manganaro, Il rappezzo ininterrotto. Scritture e riscritture di Benedetto Croce (1885-1900), Catania, Università di Catania, 2001. ↵
- Il passo costituiva il primo periodo, seconda colonna, della prima stesura («Atti Parlamentari», Senato, cit., n. 204, p. 2). ↵
- Ivi, Camera, cit., n. 1274, p. 2. ↵
- Ivi, Senato, cit., n. 204, p. 3. ↵
- Ivi, n. 204-A, pp. 1-6 (cit. p. 2). ↵
- Ivi, n. 204, p. 3. ↵
- Nello stesso senso si sarebbe più tardi espresso, nellʼambito della discussione alla Camera sulla proposta ripresentata dal ministro Corbino, il relatore della Commissione istruzione pubblica e belle arti, Augusto Mancini, scrivendo: «Lo stesso disegno di legge (…) è in sostanza e nelle sue linee fondamentali quello stesso che nella seduta del 14 maggio 1910 fu svolto (e che ripete una precedente iniziativa dello stesso onorevole collega del 10 maggio 1907) da Giovanni Rosadi» (ivi, Camera del Regno, Legislatura XXVI, sessione 1921, Documenti, n. 940-A, p. 1). ↵
- B. Croce, Taccuini, op. cit., I, p. 170. ↵
- Cfr. «Atti parlamentari», Senato, cit., n. 204-A, p. 2. ↵
- Senato del Regno, Per i parchi nazionali. Estratto dalla Relazione dellʼUfficio Centrale e dai discorsi degli on. Mazzoni (relatore), Mengarini, Frola, Niccolini, Bertetti, e da S. E. Rosadi, sottosegretario di Stato per le Antichità e Belle Arti, Roma, Tip. del Senato, 1921, pp. 33-34. ↵
- Ne facevano parte, oltre a Luigi Parpagliolo, Giovanni Rosadi (presidente), Guido Marangoni, Arduino Colasanti, Vittorio Spinazzola, Gustavo Giovannoni, Luigi Biamonti e Camillo Innocenti (L. Parpagliolo, op. cit., p. 30, n. 11). ↵
- Così è più sinteticamente ricordata lʼopera di E. Sipari, Relazione del Presidente del Direttorio provvisorio dellʼEnte Autonomo del Parco Nazionale dʼAbruzzo alla Commissione amministratrice dellʼEnte stesso, nominata con Regio Decreto 25 marzo 1923, Tivoli, Maiella, 1926. ↵
- L. Parpagliolo, op. cit., p. 48. ↵
- Ivi, pp. 204-205. ↵
- Ivi, p. 53. ↵
- Ivi, p. 48. ↵
- Ivi, p. 49. ↵
- Ivi, p. 51. ↵
- Ivi, p. 56. ↵
- Ibidem. ↵
- Così il passo crociano: «Nel disegno di legge si è dovuto (…) inserire una disposizione speciale la quale valga ad impedire che il godimento delle bellezze naturali e panoramiche sia comunque impedito, che la vista ne sia ostacolata, che la prospettiva ne venga alterata, che nuove opere possano elevare come un sipario dinanzi alla bella scena paesistica e portare in essa una nota stonata e sgradevole» («Atti parlamentari», Senato, cit., n. 204, p. 3; ivi, Camera, cit., n. 1274, p. 3). ↵
- L. Parpagliolo, op. cit., p. 63. ↵
- Ivi, pp. 67-68. ↵
- Ivi, p. 69. ↵
- Ivi, p. 82. ↵
- Ivi, p. 83. ↵
- Ivi, p. 71. ↵
- Ivi, p. 73. ↵
- Ivi, p. 83. ↵
- Ivi, p. 84. ↵
- Ibidem. ↵
- Ivi, p. 85. ↵
- Ivi, p. 94. ↵
- Ivi, p. 98. ↵
- Ivi, p. 99. ↵
- Ivi, p. 128. ↵
- Ivi, pp. 129-30. Parpagliolo avrebbe desiderato che lo stesso disposto fosse stato applicato anche ai monumenti, perché «Quel che è accaduto e accade in Italia, specialmente in tempi di elezioni politiche e amministrative, costituisce una vera vergogna… Cose indegne di popoli che vogliono dirsi civili!» (ibidem). ↵
- Ivi, pp. 133-49. ↵
- Ivi, p. 177. ↵
- In tal senso si vedano, soprattutto, le specifiche relazioni parlamentari raccolte in B. Croce, Le riforme degli esami e la sistemazione delle scuole medie, Firenze, Edizioni «La Voce», 1921. ↵
- B. Croce, Taccuini, op. cit., vol. II, p. 165. Si noti che, tra le registrazioni quotidiane del periodo ministeriale, non viene mai esplicitata la proposta di legge per le bellezze naturali, a differenza di altri provvedimenti. ↵
- B. Croce, Discorsi parlamentari, Roma, Bardi, 1966, p. 29. ↵
- B. Croce, Memorie della mia vita. Appunti che sono stati adoprati e sostituiti dal «Contributo alla critica di me stesso», a cura dellʼIstituto Italiano per gli Studi Storici, Napoli, Istituto Italiano per gli Studi Storici, 1966, p. 40. ↵
- Si veda supra, n. 8. ↵
- A parte la sostanziale rifusione della prima legislazione sulle bellezze naturali nella disciplina del 1939 e il suo confronto nel panorama europeo, pure richiamato da Parpagliolo nei termini evidenziati, va segnalato che, secondo G. Russo (Croce e il Mezzogiorno, in «CroceVia», 1997, n. 4, p. 17), lo spirito fondante della “Legge Galassoˮ del 1985 sarebbe da ricercarsi proprio nella proposta crociana del ’20. ↵
- Regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 257, in «Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia», n. 44 del 22/2/1923, pp. 1165-68. ↵
- Per la ricostruzione dellʼintera vicenda si rinvia a L. Arnone Sipari, “Il Parco Nazionale d’Abruzzo liberato dall’allagamentoˮ. Un conflitto tra tutela ambientale e sviluppo industriale durante il fascismo, in «Rivista della Scuola superiore dell’economia e delle finanze», I, 2004, n. 8-9, pp. 27-39. ↵
- B. Croce, Pescasseroli, op. cit., p. 73. ↵
- B. Croce, Il discorso di Pescasseroli, in Id., Due paeselli dʼAbruzzo: Pescasseroli e Montenerodomo, a cura dei Comuni di Pescasseroli e di Montenerodomo, Raiano, Centro Stampa GraphiType, 1999, pp. 17-20 (cit. a p. 19). ↵
(fasc. 13, 25 febbraio 2017)